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UNIUMA – S.S.M.L. ad ordinamento universitario “P.M. Loria”

Codice Etico

Applicazione del Codice

I.1. Le finalità e i destinatari
Il presente Codice Etico è una dichiarazione pubblica della Società Umanitaria in cui sono individuati i principi generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo. Quale elemento di applicazione delle disposizioni dell’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il Codice Etico integra il quadro normativo al quale l’ente è sottoposto. Il presente Codice ha lo scopo di indirizzare eticamente l’agire della Società Umanitaria e le sue disposizioni sono conseguentemente vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori della Società, dipendenti, consulenti e di chiunque vi instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione. Del Codice è data ampia diffusione interna mediante idonea modalità e lo stesso è messo a disposizione di qualunque interlocutore della Società. La Società Umanitaria si impegna, altresì, a richiamare l’osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti economici da essa instaurati.

I.2. Valore contrattuale del Codice
L’osservanza delle norme del codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti, collaboratori, partner, fornitori della Società Umanitaria.

I.3. Le Violazioni del Codice Etico
La grave, o persistente, o reiterata violazione delle norme del Codice etico da parte dei suoi destinatari lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società Umanitaria, costituisce grave inadempimento e può comportare, a seconda dei casi, l’irrogazione di sanzioni disciplinari, il risarcimento del danno, la risoluzione del rapporto in essere col contravventore.

I.4. Le Segnalazioni
Tutti i destinatari e gli stakeholder, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare inosservanze del presente Codice all’Organismo di Vigilanza.

I.5. Aggiornamenti del Codice
Con delibera dell’Organo Amministrativo, il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall’Organismo di vigilanza.

Principi generali

II.1. La Legalità
Nella realizzazione della missione aziendale i comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice devono essere ispirati dall’etica della responsabilità. La Società Umanitaria ha come principio imprescindibile l’osservanza di leggi e regolamenti vigenti in Italia e in tutti i Paesi in cui si trova ad operare ed il rispetto dell’ordine democratico ivi costituito. In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l’interesse della Società Umanitaria in violazione delle leggi.

II.2. La Trasparenza
Per la Società Umanitaria la trasparenza significa essere aperti riguardo le decisioni e le attività che hanno peso sulla comunità e l’ambiente e voler comunicare le relative informazioni in modo chiaro, esatto, tempestivo, corretto e completo.

II.3. La Correttezza
Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti e della dignità delle persone nonché l’eliminazione di qualsiasi forma discriminatoria.

II.4. L’efficienza
Il principio dell’efficienza richiede che ogni attività lavorativa venga realizzata secondo principi di economicità della gestione delle risorse impiegate nell’erogazione dei servizi e venga assunto l’impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze del cliente e secondo gli standard più avanzati.

II.5. Lo spirito di servizio
Il principio dello spirito di servizio implica che ciascun destinatario del Codice sia sempre orientato, nei propri comportamenti, alla condivisione della missione aziendale volta a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità alla collettività, la quale deve beneficiare dei migliori standard di qualità.

II.6. La Concorrenza
La Società Umanitaria intende sviluppare il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.

II.7. I Rapporti con la collettività e la tutela ambientale
La Società Umanitaria è consapevole dell’incidenza delle proprie attività sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio di riferimento.
Per questa ragione la Società nello svolgimento della propria attività si impegna a salvaguardare l’ambiente circostante e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

II.8. La valorizzazione delle risorse umane
Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo della Società Umanitaria.
Pertanto la Società ne tutela e ne promuove la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute.

II.9. Il rapporto con gli Stakeholders
Il Codice intende, in particolare, indirizzare la condotta della Società Umanitaria alla cooperazione e alla fiducia nei confronti degli stakeholders, cioè di tutti i soggetti pubblici o privati, siano essi individui, gruppi o istituzioni, il cui apporto risulti necessario per la realizzazione della missione aziendale e/o i cui interessi siano influenzati direttamente o indirettamente dalla attività della Società.

II.10. Il valore della reputazione e della credibilità aziendale
La reputazione e la credibilità costituiscono delle risorse immateriali fondamentali ed irrinunciabili, che favoriscono gli investimenti dei soci, i rapporti con le istituzioni locali, lo sviluppo delle risorse umane e la correttezza e affidabilità dei fornitori.

II.11. La mutualità
Avere uno scopo mutualistico significa porsi l’obiettivo di crescere insieme, aiutandosi a vicenda per ottenere qualcosa che altrimenti non potrebbe essere raggiunta da soli; condizioni di lavoro migliori, prezzi migliori per i servizi, costo minore per l’acquisto di attrezzature e materiale.

Il sistema di governo dell'impresa

Il sistema di governo adottato dalla Società Umanitaria è conforme alla normativa vigente ed è volto ad assicurare la massima e più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso un contemperamento armonico dei diversi ruoli di gestione, di indirizzo e di controllo. Tale sistema risulta orientato a garantire una conduzione responsabile dell’impresa e trasparente nei confronti del mercato, nella prospettiva di creazione del valore per i soci e del perseguimento delle finalità sociali ed ambientali definite d’intesa con gli enti locali di riferimento.
I componenti degli organi aziendali devono informare la propria attività ai principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall’agire in situazioni di conflitto di interesse nell’ambito dell’attività da loro svolta nella Società.
Ai componenti degli organi è altresì richiesto un comportamento ispirato ai principi di autonomia, di indipendenza e di rispetto delle linee di indirizzo che la Società fornisce nelle relazioni che essi intrattengono, per conto della stessa, con le Istituzioni pubbliche e con qualsiasi soggetto privato.
E’ richiesta la loro partecipazione assidua ed informata all’attività della Società; essi sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio e non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti; ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta e deve essere volta a salvaguardare le informazioni di carattere sensibile e di segreto industriale.
Ai componenti degli organi dell’impresa è richiesto il rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel presente Codice.
Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto con la Società Umanitaria.
La Società Umanitaria adotta, in ragione delle attività e della complessità organizzativa, un sistema di deleghe di poteri e funzioni che preveda, in termini espliciti e specifici, l’attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.
Per la verifica e l’applicazione delle norme contenute nel presente Codice è, inoltre, istituito un apposito Organismo di vigilanza che assiste l’Organo di Amministrazione nella fissazione e nell’aggiornamento degli indirizzi del sistema di controllo interno, nella valutazione sull’adeguatezza e sull’effettivo funzionamento del medesimo e nella analisi dei rischi aziendali e svolge gli ulteriori compiti successivamente indicati nel presente Codice.

I rapporti con il personale

IV.1. In generale
La Società Umanitaria riconosce il valore delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia e l’importanza della loro partecipazione all’attività di impresa.
La gestione del rapporto di lavoro, perseguendo un’organizzazione per obiettivi, è orientata a favorire la crescita professionale e delle competenze di ciascun dipendente anche in relazione all’applicazione degli strumenti di incentivazione.

IV.2. La Sicurezza e la Salute
La Società Umanitaria si impegna a tutelare l’integrità morale e fisica dei propri dipendenti, dei consulenti e dei propri clienti.
A tal fine promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall’evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs 81/2008.

IV.3. La Tutela della Persona
La Società Umanitaria si impegna a garantire il rispetto delle condizioni necessarie per l’esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile e a prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo.
E’ richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e reputazione di ciascuno.
Non costituiscono discriminazioni quelle disparità motivabili sulla base di criteri oggettivi.

IV.4. La Selezione del Personale
Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti, la selezione del personale è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una sostanziale aderenza ai profili professionali richiesti dall’impresa, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

IV.5. L’Assunzione
L’assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti.

IV.6. I Doveri del Personale
Il personale si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal presente Codice e deve attenersi, nell’espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge ed improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede.

IV.7. Il Conflitto di Interessi
Chi presta la propria opera, a qualsiasi titolo, per la Società Umanitaria, deve mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare di assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto all’attività della Società medesima.
Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all’immagine della Società Umanitaria.
Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere preventivamente comunicata al responsabile che, secondo le modalità previste, informerà l’Organismo di Vigilanza.

IV.8. I Beni Aziendali
Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio (p.es. cellulari, computers, email, credenziali di accesso). Non è ammesso l’uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà della Società Umanitaria.
Ogni dipendente è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell’utilizzo legittimo dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni.
La Società Umanitaria, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti degli stessi.

IV.9. L’Uso dei Sistemi Informatici
Rispetto all’utilizzo dei sistemi informatici ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza.
Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell’uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l’utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all’immagine della Società Umanitaria.
Ogni dipendente è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l’uso degli strumenti informatici.

IV. 10 I Regali, gli Omaggi e le altre Utilità
Il dipendente non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest’ultime, salvo quelle d’uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall’attività della Società Umanitaria.
Il dipendente non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società Umanitaria.
Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a clienti o fornitori pubblici e privati.
I regali e vantaggi offerti ma non accettati, che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per consentire una adeguata valutazione da parte del responsabile, il quale provvederà ad informare l’Organismo di Vigilanza.
Tale norma non ammette deroghe neanche in quei Paesi in cui offrire doni di valore o altri benefici è consuetudine.

IV.11 La Tutela della Riservatezza
La Società Umanitaria protegge la privacy dei dati personali trattati, nel rispetto delle norme vigenti in materia, ritenendo che la tutela dei dati personali sia un valore inderogabile.

IV.12. La Riservatezza e la Gestione delle Informazioni
Il dipendente è tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese nell’esercizio delle proprie funzioni in conformità alle legge, ai regolamenti e alle circostanze.
Il dipendente deve osservare tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro adoperandosi affinché vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla privacy.
Deve altresì custodire con cura gli atti affidatigli.

IV.13. Lealtà
Chiunque presta lavoro per la Società Umanitaria non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con la Società, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

IV.14 Dichiarazioni alle Autorità
Chiunque presta la propria opera per la Società Umanitaria deve prestare la massima collaborazione alle Autorità di Controllo ed alla Autorità Giudiziaria astenendosi dal tacere informazioni o dal fornirne inesatte anche se ciò possa essere di pregiudizio all’Ente.

IV.15 Gli Obblighi di Informazione
Tutti i dipendenti sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al proprio responsabile e/o all’Organismo di Vigilanza ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell’espletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice etico di comportamento o altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la Società Umanitaria.
I responsabili devono vigilare sull’operato dei propri dipendenti e devono informare l’Organismo di Vigilanza di ogni possibile violazione delle predette norme.

IV.16 Gli Obblighi dei Collaboratori
Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, consulenti, agenti e mandatari della società, ove applicabile.

I rapporti con i fornitori

V.1. La Scelta del Fornitore
Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti e alle procedure interne dell’impresa all’uopo previste.
La scelta del fornitore e l’acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all’utilità e al prezzo della fornitura, nonché nel rispetto dei principi di legalità.

V.2. La Tutela dell’Ambiente e dei Profili Etici
La Società si impegna a promuovere, nell’ambito delle attività di approvvigionamento, il rispetto per le condizioni ambientali e ad assicurare che essa sia svolta in modo conforme ai principi etici richiedendo, per particolari forniture e servizi, requisiti di rilevanza sociale.

I rapporti con gli Enti Locali di riferimento e con le altre autorità di regolazione

VI.1. La Missione Aziendale e l’Interesse Generale
La Società Umanitaria persegue gli obiettivi indicati dalle Istituzioni Pubbliche di riferimento e collabora efficacemente con gli organismi delle stesse preposti alla attività di regolazione e controllo dei servizi pubblici locali.
La Società persegue tali obiettivi coniugandoli con la propria missione e con l’esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico.

VI.2. L’Integrità e l’Indipendenza nei Rapporti
Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, questi sono intrattenuti esclusivamente attraverso referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dagli organismi aziendali e che non versino in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse.
Omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso i rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, sono consentiti nella misura in cui il modico valore di essi non comprometta l’integrità, l’indipendenza e la reputazione di una delle parti.
In ogni caso questo tipo di spesa deve essere autorizzato e documentato in modo adeguato.
Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese, direttamente o indirettamente, azioni che possano proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali derivino vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, o ai loro parenti o affini.
Nel caso in cui la Società Umanitaria sia rappresentata da un soggetto “terzo” nei rapporti con la Pubblica Amministrazione si applicano nei confronti del consulente e del suo personale le stesse direttive valide per la Società medesima.

I rapporti con Partiti, Organizzazioni sindacali e Associazioni

VII.1. La Società Umanitaria non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti, dei movimenti, dei comitati e delle organizzazioni politiche e sindacali, dei loro rappresentanti e candidati, al di fuori dei casi previsti da normative specifiche.

Scritture contabili

VIII.1. Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.
Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità.
Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione.
Tutte le azioni riguardanti l’attività della Società Umanitaria devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.